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LA LEGGE 41/2016 PUÒ ESSERE UN VALIDO DETERRENTE?

ALTRI SPORT 22/05/2019

Rubrica - Psicologi dello Sport


LA LEGGE 41/2016 PUÒ ESSERE UN VALIDO DETERRENTE?
Un tema che può essere utilizzato nelle attività di divulgazione per sensibilizzare verso comportamenti meno estremizzati rispetto all’interpretazione delle regole




La L. 41 del 2016 introduce nel panorama legislativo il concetto di "omicidio stradale”. In altre parole, superando il precedente impianto che in qualche modo prevedeva solo una responsabilità di tipo colposo per chi provoca lesioni o morte per effetto di un incidente stradale, viene ora prevista la responsabilità dei comportamenti ed il giudizio, così come la pena, vengono commisurati in funzione del "principio psicologico”, vale a dire la consapevolezza del reo di adottare comportamenti che possano essere pregiudizievoli per la sicurezza altrui.

Pur non addentrandoci in tematiche che riguardano giuristi e altre categorie professionali, va rilevato che la norma – progettata in una fase di ricerca di consenso politico e sulla spinta di attivazioni emozionali – per quanto da molti giudicata mal fatta (e in effetti sono previste revisioni e modifiche) presenta una ulteriore particolarità. Le pene sono estremamente elevate poiché non è prevista la possibilità dello sconto di pena grazie alle consuete attenuanti, se non il generico ricorso al rito abbreviato.

Questo aspetto è in effetti giudicato negativamente dai tecnici ed è oggetto di revisione. Al di là di ciò, negli incontri formativi e informativi che PDS conduce in più occasioni, è emersa la scarsa conoscenza del pubblico e l’interesse che suscita la consapevolezza che una condotta dolosa, per quanto scebra da volontarietà, possa essere estremamente dannosa su piani importanti, come quello penale ed economico e quello della condotta di vita, poiché è prevista la sospensione della patente per lunghi periodi e in alcuni casi perfino la revoca.

L’argomento è sicuramente nuovo e non sono disponibili conoscenze sull’effetto deterrente nei micro-comportamenti automatici che determinano l’evento dannoso e la relativa magnitudo (come la distanza con cui gli automobilisti determinano per interagire con gli altri utenti) ma, traslando altri contesti in cui sono noti dati grazie agli studi della psicologia cognitiva e del comportamento (e valutando anche direttamente l’interesse o preoccupazione che suscita), è sicuramente plausibile che possa essere utilizzato per sollecitare riflessioni che, successivamente elaborate come esperienze vicarie, modifichino almeno in parte le valutazioni ed i comportamenti.

Nella nostra cultura, infatti, difficilmente affidiamo il rispetto della norma ad un censore interno; più facilmente consideriamo la regola solo in relazione alla possibilità di essere scoperti e sanzionati durante la violazione. Il progressivo restringimento dei gradi di libertà mano a mano che i codici vengono aggiornati non ottiene i risultati sperati perché a ciò non corrisponde una adeguata presenza di controllori e di azioni sanzionatorie. In altre parole, mancando il controllore, non esiste la norma. E di ciò possiamo avere efficace dimostrazione circolando su una qualsiasi tratta con qualsiasi mezzo. Così come possiamo confrontare i comportamenti stradali fra differenti culture, per accertare come sia prevalente la dinamica sociale su altre variabili.

 

Se la consapevolezza di non arrecare danno agli altri non risulta un deterrente sufficiente per modificare i comportamenti a causa della sospensione del legame empatico per la particolare interpretazione del contesto stradale in cui risultano non vincolanti le norme sociali, può esserlo al contrario quella di arrecare gravi danni a se stesso. Per la psicologia cognitiva, infatti, il censore interno non può essere eluso ed è sempre presente nelle valutazioni soggettive, al contrario di chi è demandato al rispetto delle regole formali.

La commissione Psicologia del Traffico – PDS Psicologi dello Sport ha inserito questo argomento nella sua consueta e ricorrente attività di divulgazione presso gli opinion leader (genitori, educatori, allenatori e altre agenzie di socializzazione), nelle aziende o in conferenze dedicate.

 


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Ultima modifica: 29/06/2025 - 19.17